In assenza di altri elementi da cui possa derivare la dimostrazione di reale evasione fiscale, nessuno può essere sanzionato per il semplice discostamento tra quanto realmente dichiarato e quanto prevedono i bizzarri parametri dello studio di settore: l’applicazione “sic et simpliciter” dello studio di settore ai fini della determinazione del reddito presunto, non costituisce dunque presunzione avente i requisiti voluti dall’art. 2729 c.c. per assurgere a prova del reddito.