Il miglior modo per guadagnare online, oggi, è probabilmento quello di creare e vendere un proprio "info-prodotto".
MA COSA SI INTENDE ESATTAMETE PER "INFO-PRODOTTO"?
Per "info-prodotto" deve intendersi ogni creazione che combini in un unico prodotto opere di generi differenti (parole, immagini, suoni ecc.) e che sia normalmente fruibile attraverso mezzi di comunicazioni (media) diversi la cui coesistenza è assicurata da un formato omogeneo - quello digitale - e da un programma.
Parlo dunque di libri in formato digitale o "ebook", guide in formato pdf, ma anche di software, plugin, template, fotografie, ecc.,ecc.
Tale creazioni possono essere considerate a determinate condizioni delle vere e proprie "opere multimediali" e, partanto, tutelate dal diritto d'autore con il riconoscimento da parte della legge di importanti e significative agevolazioni fiscali.
In particolare, per quanto a te interessa più da vicino, sono tutelate dalla
disciplina del diritto d’autore e considerate “multimediali” quelle creazioni che hanno le seguenti caratteristiche:
1. espressione in forma digitale
2. compresenza di diverse opere dell’ingegno (parole, immagini, musiche, filmati, ecc.)
3. funzionamento grazie ad un software gestionale
COME L'AUTORE DI UN INFO-PRODOTTO PUO'TRARNE PROFITTO VENDENDOLO IN INTERNET?
Come ci ricorda la Circolare della Direzione Regionale Toscana dell’Agenzia delle Entrate sul Diritto d’Autore del 2005 liberamente disponibile in rete, una volta acquisito, il tuo diritto d’autore relativo ad un info-prodotto (o opera multimediale) di tua creazione ti dà accesso ai seguenti esclusivi ed inalienabili diritti “patrimoniali” e cioè:
- “la riproduzione, cioè la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi
mezzo (copiatura a mano, stampa, litografia, incisione, fotografia,
fonografia, cinematografia e ogni altro procedimento di riproduzione);
- la trascrizione, ovvero l’uso dei mezzi idonei a trasformare l’opera orale
in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati al punto
precedente;
- l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione in pubblico;
- la diffusione, cioè l’utilizzo di mezzi di diffusione a distanza come il
telegrafo, il telefono, la radio, la televisione;
- la comunicazione al pubblico (via satellite e ritrasmissione via cavo);
- la distribuzione, il commercio o, comunque, la disponibilità al pubblico;
- la traduzione in altra lingua o dialetto;
- la pubblicazione dell’opera in una raccolta;
- la rielaborazione (modificazione, elaborazione e trasformazione
dell’opera);
- il noleggio e il prestito, cioè la cessione in uso per un periodo di tempo
limitato degli originali (o copie e supporti) di opere tutelate dal diritto
d'autore, eseguita da istituzioni aperte al pubblico.”
Tutti i diritti patrimoniali appena sopra citati (es.: riproduzione, trascrizione,
diffusione, ecc.) possono essere ceduti ossia MONETIZZATI.
COME?
1. Attraverso la cessione dei diritti patrimoniali di utilizzazione economica
della propria opera (in pratica autorizzando un soggetto terzo all’utilizzo
della propria opera sul mercato per fini di lucro)
2. attraverso la vendita diretta al pubblico delle opere/creazioni
3. attraverso la cessione del diritto d’autore stesso (cedendo cioè l’opera in sé e non più soltanto il diritto alla sfruttamento economico della stessa).
Come suggerisce il Principio contabile Oic n. 24, la cessione del diritto
d’autore deve risultare sempre da un contratto scritto tra le parti che può
essere, ad esempio:
A.
Un contratto di edizione (tipicamente per un ebook) - con esso l’autore,
dietro un compenso pattuito, concede all’editore il diritto di pubblicazione
dell’opera e l’editore si obbliga a riprodurre l’opera e a metterla in vendita
a un prezzo convenuto.
Con tale contratto, l’autore non cede in realtà il
proprio diritto d’autore, ma costituisce a favore dell’editore un nuovo
diritto, quello relativo all’utilizzazione economica dell’opera nei limiti
fissati dal contratto, ossia per un certo numero di edizioni o entro un certo
periodo temporale, che non può eccedere i venti anni. Il compenso è
normalmente legato al risultato delle vendite (compartecipazione)
B.
Un contratto di rappresentazione (ad esempio per le opere teatrali,
coreografiche, ecc.) - con esso l’autore concede la facoltà di rappresentare
o eseguire in pubblico l’opera, contro un determinato corrispettivo
C.
Un contratto di esecuzione - equivalente al precedente per le opere musicali.
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A cura di Dott. Luca Taglialatela
Via Luca Taglialatela
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