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Finalmente online il Corso per avviare ed imparare a conoscere gli aspetti fiscali del tuo business sul Web. "Come avviare un’attività di Consulenza, Formazione o di Lavoro Autonomo sul Web restando in regola con il fisco" ti permetterà di: - Chiarire ogni tuo dubbio in materia di imposte e tasse
- Evitare di pagare più tasse del dovuto - Evitare di incappare in sanzioni amministrative molto costose
e molto altro ancora. Questo lavoro non è un manuale di leggi ed istruzioni difficile da comprendere e, come accade spesso, fuori dal contesto pratico di tutti i giorni. Il Corso, infatti, si articola in una serie di domande intuitive ed intelligenti ma soprattutto “pratiche”, in quanto parlano il linguaggio di tutti i giorni. Sono domande che vengon fuori dalle esigenze e dalle perplessità di chi approccia alla rete ed alle quali seguono altrettante risposte rapide ed intuitive spesso accompagnate da tutti gli strumenti di supporto del caso (fac-simili di fatture, esempi di calcolo, tabelle, ecc.). Il Corso - interamente dedicato agli aspetti fiscali del business online - si rivolge in particolare a tutti coloro desiderosi di impiegare il proprio know-how e le proprie conoscenze personali per intraprendere una nuova attività sul web. Parlo di web designer, web marketer, web devolpers, personal coach, e più in generale mi rivolgo a tutti i freelance convinti, professionisti e lavoratori autonomi che vogliono guadagnare grazie a consulenze, corsi di formazione, webinar, guide, info-prodotti, ecc. e vogliono farlo su internet. LEZIONE 1: Quando e Come aprire un numero di Partita IVA LEZIONE 2: Come e Quando applicare l’IVA in Fattura
LEZIONE 3: Come gestire i risvolti fiscali delle attività di Consulenza e Formazione svolte attraverso i canali e gli strumenti del Web (skype, webinar, ebook, guide pdf, software, plugin, template, fotografie, traduzioni, articoli di giornale, ecc.) LEZIONE 4: Come gestire l’INPS per sé e per i propri collaboratori LEZIONE 5: Quali sono e come vanno gestite le Formalità e gli Obblighi di legge per il tuo sito web (Partita IVA, Privacy, Termini e Condizioni d’Uso) Scarica l'indice gratuitamete e scopri subito se Il Corso fa per te. VAI SU http://www.fiscosulweb.it/il-corso/ E SCARICA L'INDICE GRATUITAMENTE, SAPRAI SUBITO E SENZA SORPRESE SE IL CORSO FA' PROPRIO AL CASO TUO Non perdere l’occasione di risparmiare evitando di pagare più tasse e di incappare in costosissime ed inutili sanzioni amministrative! Come se non bastasse l’acquisto del Corso ti consentirà di ottenere uno sconto del 50% sulla mia consulenza privata skype! Luca Taglialatela www.fiscosulweb.it
Che cosa devo indicare per legge sulla Home Page del mio sito internet?
Per tutti coloro che hanno una Partita IVA Per i soggetti in possesso di partita IVA, l’articolo 35, co. 1 del D.P.R. n. 633/72 prevede l’obbligo di pubblicare sulla home page del proprio sito Web il relativo codice di partita IVA. L’omessa indicazione costituisce una di violazione della legge tributaria ed è punita con una sanzione amministrativa che può variare da euro 258,23 a euro 2.065,83. Per tutte le società di capitali A far data dal 14 luglio 2009, il Legislatore ha introdotto alcune modifiche agli articoli 2250 e 2630 del codice civile che prevedono l’obbligo per le società di capitali di inserire determinate informazioni legali (sede, numero di iscrizione e ufficio del Registro delle imprese, ecc.) oltre che negli atti e nella corrispondenza, anche sul proprio sito Web. In caso di inadempimento è prevista l’erogazione delle sanzioni amministrative da un minimo di euro 103,00 ad un massimo di euro 1.032,00 da applicare, di regola, per ciascun componente dell’organo di amministrazione. Luca Taglialatela www.fiscosulweb.it
I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono disciplinati dagli artt. 2575 – 2582 del codice civile. In particolare, a norma dell’art. 2575 del codice civile: “Formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. La normativa di riferimento muove dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 (nota anche come Legge sul diritto d’autore) e successive modifiche, fino ad arrivare alla L. 18 agosto 2000, n. 248. In generale, come è possibile rinvenire dalla lettura della Circolare della Direzione Regionale Toscana dell’Agenzia delle Entrate sul Diritto d’Autore, sono tutelate tutte le opere che siano riconducibili: - alla letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, sia in forma scritta che orale;alla musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali, purché costituiscano un’opera originale in sé; - alle arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, ritratti, incisioni o appartenenti ad arti figurative simili, compresa la scenografia; - all’architettura: i disegni e le opere dell’architettura;al teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con o senza traccia scritta); - alla cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro, sempre che non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II della L. n. 633/1941 sul diritto d’autore; - alle opere fotografiche e a quelle espresse con procedimento analogo, sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle stesse norme della Legge sul diritto d’autore; - ai programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali, che siano espressione di creazione intellettuale dell’autore. Il termine “programma” comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;alle banche dati di cui all’art.1, comma 2, della L. n. 633/1941, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia inalterati i diritti esistenti su tale contenuto;alle opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico;alle cosiddette “elaborazioni di carattere creativo”, come ad esempio le traduzioni in un’altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un’altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc.” Uno sguardo alle opere multimediali In particolare, per quanto a te interessa più da vicino, sono tutelate dalla disciplina del diritto d’autore e considerate “multimediali” quelle creazioni che combinano in un unico prodotto opere di generi differenti (parole, immagini, suoni ecc.) e sono normalmente fruibili attraverso mezzi di comunicazioni (media) diversi, la cui coesistenza è assicurata da un formato omogeneo – quello digitale – e da un programma. Sono dunque tre le caratteristiche di un’opera multimediale: 1. espressione in forma digitale 2. compresenza di diverse opere dell’ingegno 3. funzionamento grazie ad un software gestionale Queste opere, stando sempre al dettato della Circolare della Direzione Regionale Toscana dell’Agenzia delle Entrate sul Diritto d’Autore, possono essere a loro volta di diverso tipo e cioè: - Programmi per elaboratori (dunque software n.d.r.). Sotto il profilo oggettivo, la classificazione del software tra le opere dell’ingegno di carattere creativo tutelate dal diritto d’autore discende dal fatto che lo stesso, quale insieme di istruzioni che vengono impartite all’elaboratore (affinché questo esegua le operazioni che permettono di conseguire determinati risultati), è assimilabile a un’opera letteraria e nello specifico a un manuale di istruzioni. - Testi (dunque e-book, guide pdf, articoli di giornale, traduzioni, n.d.r.). Le opere di qualsiasi tipo non possono essere riprodotte tramite alcun mezzo senza autorizzazione dell’autore, salvo il limite di durata posteriore alla morte dello stesso. - Il messaggio di posta elettronica (email), che in base all’art. 93 della L. n. 633/1941 è considerato testo da tutelare se riferito alla corrispondenza privata per via epistolare quando sia di carattere confidenziale o si tratti di memorie familiari o personali. Queste tipologie di testi non possono quindi essere rese pubbliche senza l’autorizzazione dell’autore, a meno che non siano utili in qualche procedimento giudiziario in corso. - Banche dati considerate opere collettive in quanto costituite dalla riunione di opere o di parti di opere che hanno carattere di creazione autonoma. - Pagine Web (dunque template n.d.r.), in cui spesso si fondono diversi elementi (e quindi diversi autori): testo, grafica, struttura, ecc. N.B.: Nel caso, dunque, di riproduzione di una pagina web, non basta chiedere l’autorizzazione soltanto al titolare del sito ma occorre ottenerla da tutti i suoi “autori”. - Immagini (dunque fotografie digitali n.d.r.). Secondo l’art. 87 e seguenti della L. n. 633/1941 sono considerate fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere. Nell’espressione “processo analogo” si include anche la fotografia digitale. Per l’utilizzo di immagini di internet occorre rispettare le condizioni dettate dall’art. 90 e riportare: “il nome del fotografo, o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; la data dell’anno di produzione della fotografia; il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata”. - Musica on-line nei vari formati (mp3, midi, ecc.). L’art. 2 della L. n. 633/1941 include le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, tra le opere dell’ingegno. L’esclusivo diritto di diffusione spetta agli autori dell’opera secondo il successivo art. 16. La riproduzione di questi file viola anche l’art. 13 della stessa legge secondo il quale il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto anche la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo.” A mio personale avviso anche il cosiddetto webinar, in qualità di opera collettiva (raccolta di contributi creativi o coordinamento di più autori), ben può qualificarsi come opera dell’ingegno, tutelata anch’essa dal diritto d’autore. In questo particolare caso, sappi che è considerato autore di opera collettiva colui che organizza e coordina la creazione di un’opera collettiva in qualità di direttore dell’opera nel suo complesso (Cfr. risoluzione Agenzia Entrate n. 240943 del 5 gennaio 1984). Dott. Luca Taglialatela A cura di Fisco sul Web. Il contenuto del presente articolo è parte integrante del CORSO di Fiscosulweb: "Come avviare un’attività di Consulenza, Formazione o di Lavoro Autonomo sul Web restando in regola con il fisco" disponibile al seguente link: (http://www.fiscosulweb.it/il-corso/) Articolo pubblicato il 15.05.2013 da www.commercialista.com
Ritoccati molti dei temi contenuti nella seconda parte del più completo dei vademecum fiscali dell’Agenzia.
Tra le imposte interessate segnaliamo l’Ivie, la cui disciplina è cambiata con la legge di Stabilità 2013, l’Imu e l’Irpef sugli immobili.
È superfluo dire, a questo punto, che l’Annuario parte II riguarda “Il Fisco sulla casa”. Cominciando col dire che il restyling ha coinvolto ben quattro dei cinque capitoli, procediamo per ordine.
Nel primo, dedicato alla tassazione degli immobili, gli aggiornamenti sono stati per: - l’Ivie, l’imposta dovuta dalle persone fisiche che possiedono immobili all’estero introdotta dall’articolo 19 del Dl 201/2011. La sua operatività era stata in prima battuta prevista dal 2011, poi, grazie alla legge di Stabilità 2013 differita di un anno.
Lo stesso intervento normativo ha cambiato anche le modalità di versamento che, nella originaria stesura, andava effettuato in un’unica soluzione in coincidenza con il saldo delle imposte sui redditi riferito all’anno di riferimento, ora invece seguirà il meccanismo dell’acconto e saldo - l’Imu, l’imposta municipale propria. Dei tanti interventi di cui è stata oggetto, gli ultimi hanno riguardato soprattutto la “dichiarazione”: i casi in cui è obbligatorio presentarla e quelli in cui non serve
- l’Irpef sugli immobili. Le diverse novità sull’argomento hanno portato all’inserimento di un nuovo paragrafo riguardante l’imposta sul reddito dei terreni e all’illustrazione dettagliata delle nuove regole per la determinazione del reddito dei fabbricati concessi in locazione, compresi quelli di interesse storico o artistico.
Nel secondo capitolo, “Le imposte sulle compravendite”, sono stati riassunti i chiarimenti contenuti in due risoluzioni dell’Agenzia, 105/2011 e la 112/2012, in tema di decadenza dei benefici previsti per l’acquisto della “prima casa”. Con la prima l’Agenzia ha stabilito che il contribuente beneficiario delle agevolazioni in questione, se non può trasferire la residenza, anche per motivi personali, nel nuovo comune e il termine di 18 mesi è ancora pendente, può revocare la dichiarazione d’intenti formulata nell’atto di acquisto, presentando istanza all’ufficio in cui è stato registrato l’atto.
Con la seconda, ha detto che non è tenuto al versamento di alcuna sanzione il contribuente che - dopo aver alienato l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” prima del decorso dei cinque anni - dichiari, in pendenza del termine dei dodici mesi, di non voler procedere al riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Nel terzo capitolo, dedicato alle locazioni dei fabbricati, è stato integrato il paragrafo sul regime della cedolare secca (immobili interessati e opzione) e aggiornata la parte sul regime ordinario di tassazione. Nel quarto, infine, trova spazio l’ultima novità, quella contenuta nella risoluzione 11/2013, con la quale l’Agenzia ha precisato che non esiste più l’obbligo per i contribuenti di allegare alla dichiarazione di successione gli estratti catastali identificativi degli immobili “ereditati”.
Fonte: www.fiscooggi.it
Acquistare un servizio o un prodotto online pagandolo dal proprio internet banking in totale sicurezza, senza dover affidare i propri dati a nessuno. È quanto assicura il bonifico istantaneo paneuropeo MyBank, la soluzione di EBA Clearing pensata per offrire una nuovo metodo di pagamento elettronico sicuro, facile da usare e conveniente, su misura per la web economy. Dai più visto semplicemente come l'anti PayPal, ovvero lo strumento che le banche mettono in campo per riguadagnare posizioni nel mercato delle transazioni su internet, MyBank è in realtà molto di più. Lo spiega a Bancaforte Giorgio Ferrero , presidente di EBA Clearing . Quali sono gli obiettivi di MyBank e quali vantaggi porterà a clienti, esercenti online, amministrazioni pubbliche e banche? Proponiamo ai fornitori di servizi di pagamento una soluzione, per cominciare europea, che permette loro di assistere la propria clientela nelle operazioni di pagamento originate nella Rete, unendo un sistema di autorizzazione online real-time a schemi di pagamento diversi. Per iniziare si è partiti dagli Schemi di pagamento costruiti per la realizzazione della SEPA (SCT, Sepa Credit Transfer, il bonifico Sepa) e dunque MyBank è un facilitatore per la realizzazione della e-SEPA. Il crescente interesse delle banche a partecipare a MyBank è determinato dal convincimento che le banche stesse possano, grazie a detta soluzione, re-intermediarsi nel mercato degli e-Payments. E dunque poter assistere la propria clientela nel cogliere le opportunità di business offerte dalla web economy, che continua a registrare tassi di crescita costanti e significativi anche in un momento congiunturale non particolarmente favorevole. In EBA Clearing ci siamo domandati quale poteva essere un modo di partecipare al contesto della new normality: innovare costando meno. In che senso? Troppo spesso nell’immaginario collettivo innovare è sinonimo di comprare nuove tecnologie. Noi siamo partiti dall’ascolto dei clienti, in prima battuta dagli e-Merchant (in senso allargato) e dalle persone fisiche. Abbiamo quindi provato a reingegnerizzare processi e tecnologie già in essere nelle Banche/PSP (Payment Service Provider) e abbiamo costruito una soluzione che non è riconducibile al mero processing, bensì una soluzione che semplifica e facilita la vita degli utenti finali. Facendo leva sulla loro attuale user experience di utilizzatori dei canali home-banking e dunque offrendo loro un insieme di transazionalità ed e-identity. Abbiamo riscontrato in parallelo che il nostro intendimento era coerente da un lato con la domanda del mercato nelle sue varie declinazioni e dall’altro coerente con le richieste e raccomandazioni dei regolatori. E riteniamo dunque di avere innovato anche nella metodologia di fare le cose. MyBank è anche il frutto del prezioso dialogo che abbiamo cercato di aprire con tutti gli stakeholders in Italia e in Europa. Rispetto agli attuali sistemi di pagamento, quale sarà il vantaggio competitivo di MyBank? MyBank è una soluzione di e-Payments europea complementare alle carte, che pur partendo dall’iniziale offerta di OBeP (Online Banking e-Payment) basato sullo schema del bonifico SEPA, prevede nel suo sviluppo progettuale l’uso di altri strumenti quali l’addebito diretto SEPA (SDD, Sepa Direct Debit). Inoltre, è una soluzione che può anche essere impiegata per autorizzare pagamenti con le carte. Leggi tutto l'articolo: http://bit.ly/ZDaxPm Fonte: http://www.bancaforte.it A cura di www.fiscosuweb.it
Nel 2012 il settore dell'e-commerce è cresciuto in Italia del 12%, raggiungendo un valore di 21,1 miliardi di euro. In un Paese in piena crisi economica è un dato che deve far riflettere le aziende e le stesse istituzioni, in particolare i legislatori che oggi pongono, volontariamente o meno, limiti allo sviluppo dell'e-commerce. Grazie alla diffusione dei dispositivi mobili, smartphone e tablet, alla base del mobile commerce, entro il 2015 il 50% della popolazione europea effettuerà acquisti online. A livello mondiale l'e-commerce ha superato nel 2012 i mille miliardi di dollari: un mercato globale nel quale chiunque può e deve concorrere. La Rete impone quindi alle aziende italiane di riconsiderare la loro offerta in chiave internazionale, un'opportunità che richiede però investimenti in promozioni e marketing online, come il social commerce, e strategie di medio termine, pur producendo già ritorni interessanti. Le imprese italiane che vendono online su scala globale hanno ottenuto mediamente il 27% del fatturato dall'estero, ed in particolare dall'Europa. Questo risultato è prodotto nonostante solo il 30% delle imprese disponga di almeno un sito in lingua straniera, con il 45% che vende unicamente in Italia. La Rete può promuovere meglio di qualunque altro media il Made in Italy e la qualità dei prodotti italiani. È necessaria, però, oltre a una maggiore consapevolezza, un'accelerazione del sistema Paese nel suo complesso per sfruttare le possibilità offerte dall'online per rilanciare e sviluppare settori come l'arredamento, l'alimentare, l'editoria e il turismo. Qualità, Rete, Made in Italy e globalizzazione del commercio insieme possono contribuire in modo significativo allo sviluppo delle piccole e medie imprese. Il peso del fatturato estero Presidiare i mercati esteri in modo integrato e coerente con quello domestico si conferma un'attività strategica, oltre che rilevante in termini di fatturato e cruciale per mantenere livelli adeguati di competitività. Le aziende che vendono all'estero senza un'effettiva pianificazione – per esempio solo attraverso il sito in lingua italiana – sono quelle per cui l'export pesa meno sul totale del fatturato, in media il 4%. Gli operatori che predispongono siti in più lingue producono all'estero il 37% del fatturato. I Paesi dell'area Ue sono i mercati principali in termini di vendite internazionali per le aziende italiane, in particolare Francia, Germania e Regno Unito. Le esportazioni sono poi dirette, in misura minore, verso Svizzera, Spagna e altri Paesi del Nord Europa. Per quanto riguarda i mercati extra europei, il 37% delle aziende è molto o abbastanza presente negli Stati Uniti, mentre la presenza è più limitata in Russia (14%) e nei Paesi dell'estremo Oriente quali Giappone, Cina e altri. I Paesi meno serviti dalle aziende italiane sono quelli dell'America Latina e dell'Africa. Leggi tutto l'articolo: http://bit.ly/132cqIv Fonte: http://www.milanofinanza.it A cura di www.fiscosulweb.it
E-commerce: cosa si intende per commercio elettronico diretto ed indiretto
Che cosa si intende per e-commerce? Con il termine “e-commerce” ci si riferisce all'insieme delle transazioni effettuabili in via telematica relative alla cessione di beni ed alla prestazione di servizi”. Secondo la normativa nazionale e comunitaria, il commercio elettronico viene inteso come capacità di effettuare transazioni commerciali su reti elettroniche, con conseguente scambio di beni e servizi tra più contraenti. Rientra nel commercio elettronico qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, a richiesta di un soggetto destinatario del servizio stesso. Si intende a distanza un servizio fornito senza la simultanea presenza delle parti, e si intende per via elettronica un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, ovvero tramite internet. In particolare il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività commerciali relative alla vendita di un prodotto o di un servizio in cui i soggetti interessati interagiscono per via elettronica. Ne sono un quotidiano esempio i dispositivi per carte di credito o dei bancomat, gli scambi che avvengono presso le borse, la possibilità di ricariche dei telefoni cellulari, ecc. Tuttavia, quando parliamo di commercio elettronico, dobbiamo tener presente che lo stesso non si esaurisce nella semplice conduzione della transazione, ma può anche abbracciare le altre fasi del rapporto commerciale: - la ricerca e l'individuazione del potenziale clientela - la trattativa e la negoziazione - gli adempimenti e le scritture formali - la consegna elettronica del bene o del servizio ceduto - il pagamento E' chiaro quindi, che per commercio elettronico si intendono non le singole transazioni, ma anche le operazioni di preparazione alla vendita e l'assistenza al cliente dopo la vendita. Una fondamentale distinzione Serva per il momento la sola seguente e fondamentale distinzione, da un punto di vista fiscale, e cioè quella tra commercio elettronico indiretto (c.d. offline) e commercio elettronico diretto (c.d. online). Nel primo - offline - il solo ordine del prodotto viene effettuato in rete, mentre per la consegna ci si avvale dei tradizionali mezzi di trasporto. Nel secondo - online - i beni immateriali viaggiano attraverso i collegamenti informatici e arrivano al computer del compratore con la semplice connessione al sito del venditore (e-book, software, mp3, ecc.). A secondo di quale dei due tipi di commercio si stia parlando, differenti sono le problematiche fiscali da affrontare oltre che il grado di difficoltà per risolverle, che è decisamente maggiore per il secondo tipo di commercio. A cura di Luca Taglialatela www.fiscosulweb.it
Il Garante per la Privacy italiano ha aperto un'istruttoria nei confronti di Google Inc. per verificare il rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e, in particolare, la conformità dei trattamenti effettuati dalla società di Mountain View ai principi di pertinenza, necessità e non eccedenza dei dati trattati nonché agli obblighi riguardanti l'informativa agli utenti e l'acquisizione del loro consenso.
Tale iniziativa, spiega una nota del Garante, è stata assunta nell'ambito di un'azione congiunta intrapresa dalla task force, appositamente costituita, composta dalle Autorità per la protezione dei dati di Francia, Italia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Spagna. Tra il marzo e l'ottobre 2012 il gruppo che riunisce le Autorità della privacy dei 27 Paesi dell'Ue ha, infatti, analizzato la privacy policy di Google per stabilire se fosse in linea con i requisiti fissati nella Direttiva europea sulla protezione dei dati.
Le nuove regole privacy adottate da Google consentono, tra l'altro, alla società californiana di incrociare in via generalizzata i dati degli utenti che utilizzano i servizi offerti (da Gmail a YouTube a Google Maps solo per citarne alcuni). Alla luce dei risultati di questa analisi, i Garanti europei hanno chiesto a Google Inc. di adottare, entro 4 mesi, una serie di modifiche ritenute necessarie per assicurare la conformità dei trattamenti alle disposizioni vigenti.
Decorso tale periodo, alcuni rappresentanti di Google Inc. hanno chiesto un incontro con la task force che si è tenuto il 19 marzo scorso, a seguito del quale tuttavia la società, nonostante avesse manifestato la propria disponibilità, non ha ancora adottato alcuna concreta iniziativa nel senso auspicato. Ciascuna delle sei Autorità coinvolte condurrà, pertanto, ulteriori accertamenti con il formale avvio di procedimenti distinti anche se simultanei e in stretto coordinamento tra loro.
"Google - ha commentato il presidente Antonello Soro- non può raccogliere e trattare i dati personali dei cittadini europei senza tenere conto del fatto che nell'Unione europea vigono norme precise a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Ue. L'azione congiunta dei Garanti europei mira a riaffermare questo principio e a far sì che questi diritti vengano garantiti".
Leggi tutto l'articolo: http://bit.ly/Zi4pvM
Fonte: http://www.italiaoggi.it
L'Amministrazione finanziaria può accertare la residenza fiscale in base a precisi elementi presuntivi, come la disponibilità di una casa, l'acquisto di beni o la gestione di una società. È da ritenersi fiscalmente residente in Italia il cittadino che qui conserva il proprio domicilio, inteso come sede principale di affari, interessi economici e relazioni personali, pur essendo iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero. Nonostante le risultanze anagrafiche, infatti, l'Amministrazione finanziaria può accertare lo status di residente fiscale in base a precisi e puntuali elementi presuntivi, fra i quali - l'acquisto di beni immobili, - la gestione di affari in contesti societari, - la disponibilità di almeno una abitazione in cui trascorrere parte dell'anno e - l'intestazione presso un istituto di credito con sede in Italia di conti correnti continuamente movimentati. Così ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza 6598 del 15 marzo.
Leggi tutto l'articolo: http://bit.ly/Zx2ln2 Fonte: http://www.fiscooggi.it A cura di www.fiscosulweb.it
Prendendo spunto dalla campagna di informazione del Governo su "come fare impresa con un solo euro" (vedi http://bit.ly/100k81C) e rimandando all'apposito ed interessante Canale Youtube "ConunEuro"(http://www.youtube.com/user/con1euro) in cui trovi 5 video a carattere informativo sul punto Guidafisco.it (http://www.guidafisco.it) fa un'approfondita analisi della normativa riguardante la costituzione di srl semplificate fornendo gratutitamente a tutti gli utenti internet una precisa ed esaustiva guida sull'argomento, che ti accompagna passo dopo passo all'apertura di una società con un euro, senza nascondere nulla. Nella guida trovi tutto, ma davvero tutto, eccone di seguito i punti principali: 1) Rivolgersi ad un notaio per la costituzione 2) Iscrizione al Registro delle Imprese: modelli ed istruzioni 3) Costi di iscrizione e Costi di gestione 4) Vantaggi e Svantaggi RIngrazio guidafisco.it per l'ottimento strumento di informazione. Leggi subito tutta la guida: http://bit.ly/15WfSIM Articolo a cura di www.fiscosulweb.it
Commercio Elettronico e Contributi a fondo perduto: lo sviluppo che serviva promosso da FONDIMPRESA
Fondimpresa (http://www.fondimpresa.it) comunica a tutte le imprese iscritte nei settore del commercio, dell’Industria e dei servizi, una nuova iniziativa che ha lo scopo di favorire i processi di innovazione digitale e di sviluppo del commercio elettronico. Infatti, tutte le imprese iscritte regolarmente a Fondimprese e con un saldo attivo sul loro Conto di Formazione possono richiedere un contributo a fondo perduto per le seguenti linee di intervento: 1) creazione e sviluppo di iniziative di commercio elettronico (ecommerce) per la vendita online ai consumatori (B2C) e/o ad altre aziende (B2B) 2) realizzazione di progetti o interventi di innovazione digitale Il contributo a fondo perduto erogato è di euro 15.000,00 per ogni impresa e le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 31 luglio 2013.
La seguente iniziativa rientra in una più ampia serie di bandi e agevolazioni per favorire il processo di digitalizzazione delle imprese italiane e favorire l’internazionalizzazione delle stesse sfruttando i canali telematici. Infatti, obiettivo di questi bandi (molti in fase di attivazione) è quello di cercare di rilanciare l’economia tramite la diffusione del “made in italy” fuori dai confini italiani e allo stesso tempo “educare” le imprese favorendone la digitalizzazione e l’uso degli strumenti informatici e telematici per la vendita e la promozione dei propri servizi e prodotti. Per informazioni più dettagliate sui bandi per le imprese ed in generale sui contributi a fondo perduto e per i finanziamenti start up, Vi invitiamo a consultare la banca dati del portale “Bandi e Agevolazioni alle Imprese” dedicato ai finanziamenti e ai contributi per le imprese tramite gli strumenti della Finanza Agevolata.
Fonte http://bandi-finanziamenti-imprese.blog.tiscali.it A cura di http://www.bandieagevolazioni.it
Ci siamo, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che integra l’archivio dei rapporti finanziari è pronto. Dunque prende forma così il nuovo sistema di controllo potenziato su saldi e movimenti dei conti correnti e delle altre tipologie di strumenti finanziari dopo i rilievi dopo le indagini fatte dal Garante della Privacy, con i provvedimenti del 17 aprile 2012, del 15 novembre 2012 e del 31 gennaio 2013.
Le informazioni riguardanti i diversi tipi di rapporti attivi nel 2011 dovranno essere comunicati entro il 31 ottobre 2013 e non più entro il mese di aprile. Lo scorso 7 marzo, infatti, c’è stato un summit delle principali associazioni di categoria delle banche e degli altri operatori finanziari con l’Agenzia delle Entrate, nel quale è stato deciso il nuovo calendario per l’invio delle comunicazioni annuali; quelle concernenti il 2012, perciò, dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2014, mentre a regime i dati degli anni successivi dovranno essere trasmessi entro il 20 aprile ( per i dati riguardanti al 2013 la scadenza è il 20 aprile 2014). (...) banche, Poste italiane, intermediari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio e società di gestione del risparmio – dovranno comunicare i dati identificativi del rapporto, incluso il codice univoco, rivolto al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità e a tutti i cointestatari (qualora ci siano più soggetti), nonché i dati riguardanti il saldo iniziale al 1° gennaio e al saldo finale al 31 dicembre.
(...) Confluiranno nel censimento, oltre ai conti correnti, fra l’altro, i conti deposito titoli, le gestioni patrimoniali, i rapporti fiduciari (legge 1966/39), le carte di credito/debito, le operazioni extra – conto, le cassette di sicurezza (relativamente al numero di accessi annuali), certificati di deposito e buoni fruttiferi e contratti derivati. Fondi pensione e finanziamenti, invece, sono esclusi. (...) In attesa della pubblicazione del provvedimento e delle relative specifiche tecniche è stata convocata nel frattempo una riunione per mercoledì prossimo, 20 marzo, con gli operatori (sede Abi di Roma) per approfondire le problematiche di natura interpretativa e quelle informatiche ancora esistenti. Leggi tutto l'articolo: http://bit.ly/1491vzY Fonte: www.leggioggi.it A cura di www.fiscosulweb.it
Fonte: www.italiaoggi.it
Entro 20 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo della srl semplificata (statuto standard) e a capitale ridotto, il notaio è tenuto a depositarlo presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Il deposito deve avvenire, per via telematica, attraverso la comunicazione unica, in esenzione sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria per la srl semplificata.
Al contrario per le srl a capitale ridotto è previsto il pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto annuale. Questi gli adempimenti operativi forniti dalle camere di commercio, per la corretta iscrizione delle due società. Le Cdc hanno pubblicato le istruzioni (con indicazione dei soggetti obbligati, dei termini, della modulistica e dei costi) per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo della srl semplificate e capitale ridotto.
Il modello da presentare per l'iscrizione è il «Mod. S1» nella compilazione del quale vanno seguite le seguenti indicazioni: dovrà essere indicata la durata indeterminata; la durata degli esercizi coincide con l'anno solare, non può essere compilato il campo relativo alla proroga dei termini per l'approvazione del bilancio – la scadenza del primo esercizio è obbligatoriamente il 31 dicembre dell'anno in cui la società viene costituita; deve essere indicato l'indirizzo completo, come previsto dall'art. 111-ter delle disposizioni attuative del codice civile; può essere indicata esclusivamente la durata indeterminata degli amministratori, non «fino a revoca»; non possono essere inserite abbreviazioni o sigle della denominazione sociale.
Nel modello S1 le società a responsabilità semplificata e a capitale ridotto devono obbligatoriamente indicare il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec). In assenza di questa informazione la domanda è incompleta e scaturisce la sospensione/rifiuto della iscrizione.
Accanto al modulo S1 vanno presentati i seguenti modelli: intercalare P per ogni amministratore nominato; eventuali intercali P (per ogni sindaco se nominato, per ogni persona fisica legale rappresentante della persona giuridica, per il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale se nominato, per il socio unico e per il preposto alla sede secondaria); eventuale Mod. S5 (per la contestuale denuncia dell'attività economica); eventuale Mod. UL per la contestuale apertura di unità locale o per l'istituzione di sede secondaria (operativa o non operativa); Mod. S contenente l'elenco dei soci ed altri titolari di diritti su partecipazioni (anche in caso di unico socio); distinta Fedra firmata digitalmente.
In allegato alla domanda di iscrizione va presentata la copia autentica dell'atto costitutivo, redatto per atto pubblico (all'interno dell'atto vi deve essere la dichiarazione dell'avvenuto versamento agli amministratori, del 100% del capitale sociale in denaro), in formato pdf/a, firmata digitalmente dal notaio.
Leggi l'articolo in originale: http://bit.ly/Zv5uRr
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La tutela del nome di dominio nelle attività di commercio elettronico
I nomi di dominio, se dal lato tecnico sono semplicemente lettere che sostituiscono numeri (IP address) per costituire un “indirizzo” identificativo di un computer connesso alla rete, una volta inseriti nel contesto dell’e-commerce assumono un significato economico-giuridico strategico. La prima esigenza che un imprenditore tiene in considerazione nella scelta di un nome a dominio è che esso abbia la capacità di permettere l’individuazione dell’offerta commerciale contenuta nel sito in questione, distinguendola dalle innumerevoli altre presenti nella rete. Il nome a dominio assume un valore suggestivo ed un’efficacia distintiva identici a quelli di ogni altro segno distintivo dell’imprenditore (marchio, insegna, ditta). Così, si garantirà al cliente, che ritenga comodo l’utilizzo di Internet, la certezza di ritrovare in rete le caratteristiche e la qualità dei beni e dei servizi offerti nel mercato “reale” da quell’imprenditore. A tal fine l’art. 22 D. Lgs. 30/05 dispone che è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Nella scelta del nome a dominio da utilizzare in un sito e-commerce, pertanto, l’imprenditore dovrà evitare di scegliere nel dominio di secondo livello, nomi identici o simili ad altri marchi registrati per prodotti affini a quelli che si intende commercializzare. Nella pratica, l’imprenditore titolare di un marchio, anche di fatto, tenderà a registrare un nome a dominio che richiami il proprio segno distintivo, proprio per giovarsi dell’avviamento e degli investimenti marketing già effettuati in passato. Questo post è trattato dalla guida interamente gratuita “E-Commerce e siti web a norma di legge” a cura di David D'Agostini e Paolo Vicenzotto;la guida è disponibile in rete all’indirizzo: http://www.ditedi.it/progetti/open-source
Quali sono gli Adempimenti per aprire un Negozio Online
In questo post ti riassumo brevemente tutti quanti gli adempimenti necessari per essere in regola con il fisco se si desiderano vendere beni materiali online. Ecco gli adempimenti: 1) apertura della partita Iva e avvio attività: da chiedere all'Agenzia delle Entrate compilando l'apposito modello AA9/AA11 "imprese individuali/lavoratori autonomi" 2) apertura posizione presso il Registro delle imprese: dal 2010 è possibile utilizzare il modello unico ComUnica
3) inserimento nell'archivio VIES: per i soggetti passivi IVA che intendono porre in essere operazione intracomunitarie occorre l'autorizzazione all'inserimento nell'archivio VIES, 4) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune di residenza (se persona fisica) o dove è posta la sede legale (se persona giuridica), con apposito modulo (CF6bis) 5) iscrizione all’INPS: si utilizza il modello ComUnica compilando il quadro AC.
6) aprire un conto corrente bancario: il conto è specifico per la ditta 7) assumere un commercialista: per la tenuta dei libri contabili, per la gestione delle fattura e della dichiarazione dei redditi ma, soprattutto, per l'ottimizzazione del tuo business online è davvero necessario rivolgersi alla persona giusta. Per approfondimenti eccoti la mia guida assolutamente gratuita: “Adempimenti e Partita IVA per Vendere Online: Come, Quando e Perché” disponibile al seguente link:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fiscosulweb/Adempimenti_Partita_IVA_nelle_vendite_online_Come_Quando.pdf A cura di Luca Taglialatela www.fiscosulweb.it
Che cos'è un info-prodotto e come si guadagna dalla sua vendita online
Il miglior modo per guadagnare online, oggi, è probabilmento quello di creare e vendere un proprio "info-prodotto". MA COSA SI INTENDE ESATTAMETE PER "INFO-PRODOTTO"? Per "info-prodotto" deve intendersi ogni creazione che combini in un unico prodotto opere di generi differenti (parole, immagini, suoni ecc.) e che sia normalmente fruibile attraverso mezzi di comunicazioni (media) diversi la cui coesistenza è assicurata da un formato omogeneo - quello digitale - e da un programma. Parlo dunque di libri in formato digitale o "ebook", guide in formato pdf, ma anche di software, plugin, template, fotografie, ecc.,ecc. Tale creazioni possono essere considerate a determinate condizioni delle vere e proprie "opere multimediali" e, partanto, tutelate dal diritto d'autore con il riconoscimento da parte della legge di importanti e significative agevolazioni fiscali. In particolare, per quanto a te interessa più da vicino, sono tutelate dalla disciplina del diritto d’autore e considerate “multimediali” quelle creazioni che hanno le seguenti caratteristiche: 1. espressione in forma digitale 2. compresenza di diverse opere dell’ingegno (parole, immagini, musiche, filmati, ecc.) 3. funzionamento grazie ad un software gestionale COME L'AUTORE DI UN INFO-PRODOTTO PUO'TRARNE PROFITTO VENDENDOLO IN INTERNET? Come ci ricorda la Circolare della Direzione Regionale Toscana dell’Agenzia delle Entrate sul Diritto d’Autore del 2005 liberamente disponibile in rete, una volta acquisito, il tuo diritto d’autore relativo ad un info-prodotto (o opera multimediale) di tua creazione ti dà accesso ai seguenti esclusivi ed inalienabili diritti “patrimoniali” e cioè: - “la riproduzione, cioè la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo (copiatura a mano, stampa, litografia, incisione, fotografia, fonografia, cinematografia e ogni altro procedimento di riproduzione); - la trascrizione, ovvero l’uso dei mezzi idonei a trasformare l’opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati al punto precedente; - l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione in pubblico; - la diffusione, cioè l’utilizzo di mezzi di diffusione a distanza come il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione; - la comunicazione al pubblico (via satellite e ritrasmissione via cavo); - la distribuzione, il commercio o, comunque, la disponibilità al pubblico; - la traduzione in altra lingua o dialetto; - la pubblicazione dell’opera in una raccolta; - la rielaborazione (modificazione, elaborazione e trasformazione dell’opera); - il noleggio e il prestito, cioè la cessione in uso per un periodo di tempo limitato degli originali (o copie e supporti) di opere tutelate dal diritto d'autore, eseguita da istituzioni aperte al pubblico.” Tutti i diritti patrimoniali appena sopra citati (es.: riproduzione, trascrizione, diffusione, ecc.) possono essere ceduti ossia MONETIZZATI. COME? 1. Attraverso la cessione dei diritti patrimoniali di utilizzazione economica della propria opera (in pratica autorizzando un soggetto terzo all’utilizzo della propria opera sul mercato per fini di lucro) 2. attraverso la vendita diretta al pubblico delle opere/creazioni 3. attraverso la cessione del diritto d’autore stesso (cedendo cioè l’opera in sé e non più soltanto il diritto alla sfruttamento economico della stessa). Come suggerisce il Principio contabile Oic n. 24, la cessione del diritto d’autore deve risultare sempre da un contratto scritto tra le parti che può essere, ad esempio: A. Un contratto di edizione (tipicamente per un ebook) - con esso l’autore, dietro un compenso pattuito, concede all’editore il diritto di pubblicazione dell’opera e l’editore si obbliga a riprodurre l’opera e a metterla in vendita a un prezzo convenuto. Con tale contratto, l’autore non cede in realtà il proprio diritto d’autore, ma costituisce a favore dell’editore un nuovo diritto, quello relativo all’utilizzazione economica dell’opera nei limiti fissati dal contratto, ossia per un certo numero di edizioni o entro un certo periodo temporale, che non può eccedere i venti anni. Il compenso è normalmente legato al risultato delle vendite (compartecipazione) B. Un contratto di rappresentazione (ad esempio per le opere teatrali, coreografiche, ecc.) - con esso l’autore concede la facoltà di rappresentare o eseguire in pubblico l’opera, contro un determinato corrispettivo C. Un contratto di esecuzione - equivalente al precedente per le opere musicali. Per saperne di più: http://www.fiscosulweb.it/il-corso/ A cura di Dott. Luca Taglialatela www.fiscosulweb.it
Hai intenzione di vendere i tuoi prodotti sul web ma non sai quando è davvero il momento di aprire un numero di partita IVA per regolarizzare la tua attività agli occhi del Fisco? È molto più semplice di quanto pensi, basta guardare all’occasionalità del tuo business onlineper comprendere quando è davvero giunto il momento di fare questo passo. Mi spiego meglio. In linea di principio, un’attività commerciale come può essere la vendita di beni materiali via internet esercitata in maniera “occasionale” non necessita di una partita IVA per rispettare le norme imposte dal Fisco. Esiste cioè la possibilità di effettuare il tuo piccolo commercio elettronico in totale armonia e rispetto del legislatore fiscale pur senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai corrispettivi delle tue vendite online. Nel caso in cui un’attività sia svolta in maniera “occasionale” (e cioè non “abituale”), si verifica una distinzione tra la disciplina IVA, per la quale nessun obbligo è imposto, e la disciplina relativa alle imposte sui redditi, in base alla quale può verificarsi, invece, il caso di redditi tassabili (non configurabili come “redditi d’impresa”, né come “redditi di lavoro”, ma definibili come “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. i) DPR 917/86. L’occasionalità – con la conseguente esclusione dell’IVA (e dunque della necessità di aprire una partita IVA) – si ha quando l’attività è posta in essere in modo accidentale o sporadico e senza che il soggetto abbia predisposto nulla per effettuarla. Purtroppo, ad oggi, non esiste una definizione normativa ed univoca di occasionalità, ma per capire se la tua è un’attività di vendita “occasionale”, puoi utilizzare come valido riferimento le linee guida che ti indico qui di seguito: - l’occasionalità, con conseguente irrilevanza ai fini IVA, sussiste solo quando l’attività è posta in essere in modo accidentale o sporadico, senza che il soggetto abbia predisposto nulla per effettuarla; - non può considerarsi occasionale un’attività che si protrae nel tempo per una durata “apprezzabile”, anche se finalizzata al compimento di un’unica operazione; - il “famigerato” limite dei 5.000 euro certificati non è attendibile in questo contesto;esercitare attività commerciale occasionale non significa dunque guadagnare meno di 5.000 euro; - non è possibile ricavare “regole” o indicazioni precise, valide per tutti; Sul punto bisogna considerare cosa accade in pratica: vediamolo subito! A) Desideri aprire un portale di e-commerce? B) Desideri vendere alcuni prodotti o fare un tentativo ma non hai un progetto di impresa chiaro in mente? Hai tuttavia intenzione di guadagnare dalla tua attività di vendita online? C) Desideri tentare la vendita di qualcuno dei tuoi oggetti personali magari usati tramite portali e-commerce del tipo E-bay, Blomming, Bakeca.it, ecc.? A) Desideri aprire un portale di e-commerce? È il caso di aprire una partita IVA! Se la tua intenzione è quella di avviare un vero e proprio portale di e-commerce al fine di pubblicizzare e vendere prodotti (alimentari e non) fin dal principio della tua attività devi sapere che non è possibile riscontrare in alcun modo il requisito dell’ “occasionalità”. Non importa se all’inizio venderai poco o nulla in attesa di “farti conoscere” sul mercato. Avviare un sito di e-commerce è come aprire un’azienda tradizionale, richiede una serie di sforzi in termini di tempo, denaro, conoscenze tecniche e di marketing. B) Desideri vendere alcuni prodotti o fare un tentativo ma non hai un progetto di impresa chiaro in mente? Hai tuttavia intenzione di guadagnare dalla tua attività di vendita online? Sei probabilmente alle prese con le cosiddette “attività commerciali occasionali”. Non è il caso di aprire una partita IVA! Come già anticipato, il fisco prevede la possibilità di poter effettuare vendite “occasionali” e cioè sporadiche e comunque non continuative, senza necessità di aprire una partita IVA. Deve comunque trattarsi di un’attività che – seppur non identificabile come una vera e propria impresa – abbia natura commerciale. I ricavi conseguiti dall’esercizio di tale tipo di attività, nonostante non siano soggetti ad Iva, necessitano cionondimeno di essere inseriti in dichiarazione dei redditi e denunciati così ai fini IRPEF. Anche in questo caso il requisito dell’occasionalità non è legato al superamento o meno del limite dei 5.000 euro certificati, quanto piuttosto alle modalità di svolgimento dell’attività. È chiaro che quanto maggiori saranno i ricavi certificati (in assenza di posizione IVA ufficiale), tanto minori saranno le capacità di difesa nell’eventualità di un accertamento da parte dell’autorità fiscali. Questo non tanto perché ci si discosta dal limite dei 5.000 euro quanto piuttosto per il carattere continuato e probabilmente professionale dell’attività stessa, in assenza dei quali non sarebbe possibile andare incontro a ricavi esponenziali. L’esercizio “occasionale di un’attività commerciale” si verifica plausibilmente nelle ipotesi in cui: 1. vi sia stata la reiterazione di atti di acquisto e di vendita – è necessario che le compravendite si manifestino (non però con un’intensità tale da far presupporre l’esistenza di un’attività esercitata professionalmente) in un arco di tempo definito o definibile; 2. si sia proceduto alla produzione del bene venduto; 3. vi sia stata anche una sola operazione di compravendita sempreché, durante il periodo di possesso, colui che ne effettuerà la vendita abbia intrapreso opere “incrementative” del valore del bene. C) Desideri tentare la vendita di qualcuno dei tuoi oggetti personali magari usati tramite portali e-commerce del tipo E-bay, Blomming, Bakeca.it, ecc.? Sei probabilmente alle prese con le cosiddette “attività occasionali non commerciali”. Non è il caso di aprire una partita IVA! Se hai intenzione semplicemente di vendere qualcuno dei beni già di tua proprietà non esiste alcun adempimento fiscale di cui tu debba preoccuparti, fallo pure in tutta tranquillità! Commerciante, lo ripetiamo, è colui che, organizzato in maniera professionale, vende prodotti in modo continuativo già acquistati al solo fine di reintrodurli sul mercato, e dunque di venderli, per trarne un profitto. Ecco di seguito alcuni esempi pratici. - Vendere la tua motocicletta su e-bay non comporta oneri fiscali di sorta. - Così come non sono da dichiarare il tuo vecchio orologio o la tua muta subacquea o la tua tavola da surf venduta in rete a mezzo di portali “elettronici” pre-esistenti. Dott. Luca Taglialatela www.fiscosulweb.it (© Copyright 2011 - 2013 Fiscosulweb.it)
Articolo pubblicato sul portale www.commercialista.com
Vendere Online. Ecco il primo "vademecum" fiscale. Per non pagare sanzioni.
Vendi oppure hai intenzione di avviare una vendita di prodotti (alimentari o non alimentari) online? Se la risposta è “sì”, la tua e' un'attività di “e-commerce indiretto” Non si tratta, di fatto, di una vera e propria transazione telematica. Ciò in quanto l’unico elemento a perfezionarsi “in rete” è l’ordine del prodotto ed, eventualmente, il pagamento. Il prodotto o il bene venduto, infatti, viene spedito all’acquirente mediante i “tradizionali” mezzi di trasporto “offline” (spedizionieri, tnt, ecc.). Soffermandoci su ciò che qui interessa davvero e cioè comprendere quando, per un’attività di questo tipo, sia necessario ricorrere alla'apertura di un numero di partita IVA e quali sono le cose da tenere a mente fin da subito per evitare sanzioni, leggi subito il vademecum che ho preparato per te. Per il fisco italiano: 1. La vendita di prodotti - anche se online - configura sempre un’attività “commerciale” 2. Un’attività “commerciale” genera “reddito d’impresa” se e solo se la stessa è esercitata con “abitualità” e cioè in modo continuato e professionale 3. Quando l’attività “commerciale” è esercitata con “abitualità” - e genera pertanto “reddito di impresa” - è necessario aprire un numero di partita IVA. 4. Esercitare un’ “attività commerciale abituale” non significa superare il limite dei 5000 euro di ricavi certificati. 5. Anche una sola persona può esercitare attività d’impresa (la cosiddetta “ditta individuale”) a prescindere dai mezzi che intende adottare (ad esempio: computer, fax, scrivanie, autovetture, ecc.). Desideri metterti in proprio online? Vuoi conoscere gli altri punti del vademecum assolutamente indispensabili per vendere online? È online la seconda guida di FiscosulWeb.it interamente ed assolutamente gratuita: “Adempimenti e Partita IVA per vendere online: Come, Quando e Perché” Scaricala subito: http://www.fiscosulweb.it/guide/ Questa guida rappresenta una bussola di riferimento per tutti coloro che desiderano vendere prodotti e beni online, alimentari e non. Si rivolge sia a coloro che si trovano al principio della propria iniziativa sia a coloro che, invece, desiderano affiancare alla propria attività tradizionale commerciale di vendita offline anche un’attività di più ampio respiro come quella di commercio elettronico. Imparerai: 1. Che cos’è l’e-commerce (o commercio elettronico) 2. Quando è davvero il momento di aprire una partita IVA per chi vende online 3. Quali sono gli adempienti fiscali e burocratici per regolarizzare uno shop online 4. Come e quando effettuarli 5. Le indicazioni obbligatorie da effettuare sul sito web 6. Quali sono i requisiti per poter vendere online Scrivimi su luca.taglialatela@fiscosulweb.it e fammi sapere se il mio "vademecum" ti è piaciuto o se ti sfugge ancora qualcosa. Buona lettura Luca Taglialatela www.fiscoulweb.it
Il Commercio Elettronico per il comparto del Largo Consumo: un interessante studio di mercato di Google
Un quarto di coloro che in famiglia ha la responsabilità di fare la spesa - tra coloro che già utilizzano Internet in generale - si dice interessato a comprare online beni di largo consumo. Attualmente sono 400mila le persone che già lo fanno, mentre i potenziali interessati diventano così 2,7 milioni. Ma c'è di più: il 60% di questa platea immagina un rilevante ampliamento dei processi di acquisto online nel largo consumo nei prossimi 10 anni: il 50% del campione crede che si acquisteranno sul web diverse categorie di prodotto mentre il 10% è convinto che si arriverà a fare tutta la spesa online. È quanto emerge da una ricerca Upa-Google condotta da Eurisko sull'ecommerce in Italia con focus sul largo consumo. Ecco di seguito lo studio "Il Commercio elettronico per il comparto del Largo Consumo" (http://bit.ly/18fx8bc) L'indagine, su un campione di mille responsabili degli acquisti, si concentra sui beni di largo consumo e mostra che oltre il 40% degli interpellati apprezza molto il risparmio di tempo e la facilità offerta dalla spesa online, mentre il 37% riconosce la possibilità di accedere a promozioni vantaggiose. Leggi tutto lo studio: http://bit.ly/18fx8bc E se ti è venuta la voglia di vendere in proprio e prenderti una fetta del business per te allora guarda la guida interamente gratuita di Fiscosulweb.it: “Partita IVA e Adempimenti per vendere online: Come, Quando e Perché” (http://www.fiscosulweb.it/guide/)
Mettersi in proprio è più facile di quanto pensi sul web!
A cura di www.fiscosulweb.it
Il Garante per la protezione dei dati personali ha realizzato un video tutorial per sensibilizzare gli italiani sull'importanza di proteggere le informazioni personali contenute negli smartphone e nei tablet.
Nella memoria di queste tecnologie, infatti, è conservata una grande quantità di informazioni personali spesso delicate (foto, filmati, messaggi, dati telematici o la posizione geografica in cui ci si trova in ogni istante della giornata) per non parlare delle password personali, dei codici di accesso o dei dati bancari. Obiettivo del Garante è offrire alcune semplici e utili indicazioni su come tutelare la propria privacy quando si utilizzano smartphone e tablet.
E così agli utenti è raccomandato di adottare semplici ma fondamentali accorgimenti, di tenersi sempre informati e di gestire responsabilmente la conservazione e la condivisione di dati personali.
In più il Garante ricorda che è sempre possibile rivolgersi ai suoi uffici per ottenere informazioni e chiarimenti o per richiedere interventi a tutela della propria riservatezza.
Il video di animazione, intitolato "Fatti smart!", ideato per raggiungere in particolare un pubblico di utenti giovani, può essere scaricato dal sito internet dell'Autorità www.garanteprivacy.it o visto sul canale youtube http://www.youtube.com/videogaranteprivacy Leggi l'articolo in originale: http://bit.ly/ZT0Gro
Fonte: http://www.italiaoggi.it
A cura di www.fiscosulweb.it
Il video, ideato e realizzato a costo zero da Marco Coppola, videomaker bolognese, lancia la nuova campagna di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna.
Con questo post desidero segnalare un altro interessante e lodevole canale di informazione. Si tratta di del sito http://www.fotografi.org che nell'apposita sezione "fisco" fornisce una serie di info gratuite ed approfondite sull'argomento davvero ben fatte. Ecco una lista degli argomenti trattati con mestiere e che possono tronare utili tanto per i fotografi che svolgono la loro professione sul web quanto per quelli che si rivolgono esclusivamente (ormai sempre meno) solo al mondo dell' "offline": I possibili inquadramenti fiscali per il fotografo
Metodi dei controlli fiscali agli Studi Fotografici e laboratori
Fotografia come libera professione - risoluzione n. 129/E -1996
Cessione diritto d'autore in fotografia: aspetti fiscali risoluzione 94/E - 1997
Contributi Inps per i fotografi artigiani
Fotografi liberi professionisti e CCIAA
Aspetti (civilistici) sul diritto d'autore
Vai al link: http://www.fotografi.org/fisco_e_fotografia.htm Articolo a cura di www.fiscosulweb.it
Contributi a fondo perduto per la promozione e la vendita online dei prodotti "made in italy"
Prima di analizzare gli strumenti offerti dalla finanza agevolata per la promozione del "Made in Italy" all'estero, è giusto mettere in evidenza come nel 2013 sono moltissimi i bandi statali, regionali e delle CCIAA per favorire l'internazionalizzazione in uscita delle imprese italiane al fine di diffondere i prodotti e i servizi italiani all'estero e allo stesso tempo per favorire la promozione delle nostre imprese fuori dai territori italiani. Inoltre, è anche giusto ricordare come le nostre imprese si trovino in una situazione economica difficile con mancanza spesso di liquidità e impossibilità di ottenere prestiti (bankitalia ha appena comunicato che i prestiti alle imprese sono in calo del 2,6% e che la situazione futura non lascia intravedere nulla di positivo) con conseguente diminuzione della vendita dei prodotti e dei servizi sia in Italia che all'Estero.
Detto ciò, l'internazionalizzazione in uscita delle imprese potrebbe rappresentare una chiave strategica per il rilancio della nostra economia "sfruttando" dei mercati economici e finanziari molto più forti del nostro e non soggetti a crisi e allo stesso tempo fornire una certa liquidità alle PMI per un investimento forte e deciso sui mercati esteri.
Vediamo, adesso, cosa gli enti proponenti suggeriscono alle PMI tramite questi validi strumenti di finanza agevolata in termini di promozione e internazionalizzazione.
Se da un lato il meccanismo di partecipazione a fiere, congressi e stand all'estero rappresenta ancora una forte (ma non decisiva secondo alcuni economisti) forma di promozione che tali bandi finanziano:
- con contributi a fondo perduto sotto forma di voucher (ad esempio come avviene tramite il bando valido per tutto il 2013 emanato dalla CCIAA di Bari con voucher di 2000 euro o quello emanato dalla regione Lombardia con un voucher di 12.000 euro) oppure
- nella misura in genere del 50% (come avviene ad esempio in Basilicata tramite un bando regionale con scadenza il 17 maggio o in Toscana tramite un bando della CCIAA di Pisa),
occorre sottolineare come i bandi per l'internazionalizzazione permettono la promozione delle imprese e la diffusione del "Made in Italy" tramite anche strumenti evoluti e di nuova generazione.
Stiamo parlando di servizi web come la realizzazione di portali per la vendita online piuttosto che strategie di web marketing e seo per promuovere in rete (il canale perfetto per una diffusione ad ampio raggio) il "Made in Italy".
E' il caso del Bando della regione Marche valido per le PMI del territorio limitatamente ai prodotti industriali e dell'artigianato che eroga un contributo totalmente a fondo perduto fino al 100% per un'internazionalizzazione d'impresa completa: dalla partecipazione a filiere fino allo sviluppo di sistemi informatici per la promozione e la vendita online dei prodotti "made in italy".
Prendendo come riferimento il suddetto bando e limitandoci alle spese di intervento tecnologico, occorre sottolineare, tuttavia, come la percentuale di contributo per questa linea di intervento sia ancora troppo bassa rispetto ad altre linee di intervento (dal 10% fino al 20% rispettivamente per medie imprese e piccole imprese).
Però, essendo questo un bando che finalmente apre nuovi risvolti in termini di internazionalizzazione con strumenti informatici, non rimane che lodare le varie iniziative regionali e delle CCIAA e sperare che ciò possa rappresentare l'inizio di una forma di "digitalizzazione" e di "informatizzazione" delle nostre imprese.
Fonti Notizie:
http://www.iprestitiefinanziamenti.it/bankitalia-calano-i-prestiti-e-mutui.html http://www.bandieagevolazioni.it/blog A cura di http://www.finanziamento-imprese.it - Sezione "Finanziamenti alle Imprese" del portale "Bandi e Agevolazioni alle Imprese"
Adempimenti e Partita IVA per Vendere online: Come, Quando e Perché. Online la Guida Gratuita di FiscosulWeb
DA DIPENDENTE A IMPRENDITORE DI TE STESSO IN UN CLICK Desideri metterti in proprio online? È online la seconda guida di FiscosulWeb.it interamente ed assolutamente gratuita: “Adempimenti e Partita IVA per vendere online: Come, Quando e Perché” Scaricala subito: http://www.fiscosulweb.it/guide/ Questa guida rappresenta una bussola di riferimento per tutti coloro che desiderano vendere prodotti e beni online, alimentari e non. Si rivolge sia a coloro che si trovano al principio della propria iniziativa sia a coloro che, invece, desiderano affiancare alla propria attività tradizionale commerciale di vendita offline anche un’attività di più ampio respiro come quella di commercio elettronico. CHE COSA IMPARERAI DA QUESTA GUIDA Imparerai: 1. Che cos’è l’e-commerce (o commercio elettronico) 2. Quando è davvero il momento di aprire una partita IVA per chi vende online 3. Quali sono gli adempienti fiscali e burocratici per regolarizzare uno shop online 4. Come e quando effettuarli 5. Le indicazioni obbligatorie da effettuare sul sito web 6. Quali sono i requisiti per poter vendere online Buona lettura e a presto Luca Taglialatela A cura di www.fiscosulweb.it
Un vero e proprio boom è oggi rappresentato in tutto il mondo dal mercato del commercio elettronico che si è affermato nel tempo con una velocità inarrestabile, travalicando i confini nazionali.
La stessa velocità che consente oggi ai consumatori di effettuare acquisti a distanza con il vantaggio e la comodità di poterli controllare, in tempo reale, grazie a un computer e all’accesso a internet.
Il fenomeno presenta, però, anche altri aspetti che rischiano di danneggiare il commercio dei negozi tradizionali e, fatto non trascurabile, minare anche i bilanci degli Stati. Il tradizionale rovescio della medaglia che, negli Usa, ha indotto gli Stati dell’Unione ad assumere iniziative legislative. Le leggi fiscali - In California dall’autunno scorso è in vigore una legge che tassa anche le vendite on line con una aliquota del 9,75%, tra le più alte degli Usa.
Lo stato della California ha stimato un aumento di gettito di circa 200 milioni di dollari all’anno, dei quali almeno 80 derivanti da uno solo di questi giganti delle vendite on line, e ha programmato l’assunzione di 30 esperti fiscali per il controllo dei versamenti dovuti.
Per anni i colossi delle vendite on line si sono difesi in base a una sentenza del 1992 della Corte suprema, la quale proibiva agli stati di imporre tasse alle società senza presenza fisica sul territorio, per cui la responsabilità della corresponsione della tassa era a carico dei singoli consumatori, cosa che storicamente avviene in misura minima. La posizione di uno dei colossi del settore In California il più importante tra i giganti delle vendite on line aveva sempre sostenuto di non avere sedi o magazzini ma la nuova legge si basa su una diversa definizione di ciò che costituisce una presenza nello Stato, includendo anche i collegamenti con le attività delle aziende affiliate, anche se queste non vendono direttamente il bene da tassare, adottando un principio che si basa su una regola analoga relativa agli agenti di vendita.
Nel caso di questa società, tra le aziende collegate ve ne è una che ha progettato uno dei più famosi lettori di libri digitali “e-book”.
(...) Anche l’Europa segue l’esempio
Sulla scia degli Usa sono state predisposte alcune importanti iniziative politiche anche in Europa per valutare le posizioni fiscali delle altre grandi compagnie che operano nel web.
In Gran Bretagna alla fine dello scorso anno due di queste grandi società sono state messe sotto osservazione dalla Public Accounts Committee, cioè la commissione parlamentare che supervisiona la spesa pubblica ed è garante della trasparenza nelle operazioni finanziarie del governo mentre iniziative analoghe si stanno avviando anche in altri Paesi dell’Unione europea sensibili nei riguardi del fenomeno delle vendite via internet.
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Fonte: www.fiscoggi.it A cura di www.fiscosulweb.it
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